STATUTO ALLEGATO “A”

 

Art. 1. Denominazione  -  È costituita l’Associazione culturale, ricreativa e assistenziale senza fini di lucro denominata

 

“FW LAB® ASSOCIAZIONE CULTURALE”

 

L’Associazione Culturale FW LAB® sorge per  tutti i soggetti sensibili ai bisogni di crescita culturale, tecnologica e  professionale, che insieme, vogliono svolgere  attività creative e di formazione, così come specificato nel seguente art. 3.

 

L’Associazione ha struttura e contenuti democratici.

 

Il nome dell’associazione è marchio registrato di proprietà dei soci fondatori, i quali ne mantengono la loro titolarità esclusiva, e lo conferiscono all’associazione in comodato gratuito.

 

Art. 2. Sede  -  L’Associazione ha sede in Milano (MI), via Pinturicchio n.33. Cap. 20133

 

Art. 3. Attività costituenti l’oggetto sociale  -  L’ Associazione persegue  lo scopo  di   porre al centro delle attività di studio e di lavoro la realizzazione della persona, di promuovere e diffondere la cultura, la creatività, la tecnologia, l’innovazione, e di far rispettare le opere d’ingegno e le creazioni intellettuali secondo la modalità   voluta dai creatori e dagli autori: che sia proprietaria o  open source.

 

Per realizzare i suoi obiettivi l’associazione svolge  le seguenti attività istituzionali :

A) manifestazioni di interesse culturale volte a valorizzare la creatività e la cultura: convegni,  seminari,  incontri, anche a scopo ludico;

B) creazione di gruppi di studio per progetti creativi, tecnologici, informatici, e di innovazione;

C) promozione della tecnologia nelle attività produttive.

D) promozione e realizzazione di corsi a carattere generico o tecnologico, informatica, economia,  sviluppo della persona e affini.

E) Studio di  tecnologie in ambito creativo

F) Realizzazione di nascita di start-up

G) Realizzazione di attività, anche ludiche, che sviluppano la creatività

H) Divulgazione delle conoscenze e della cultura mediante canali multimediali, cartacei

I) Realizzazione di artefatti creativi

L) Edizione di libri e pubblicazioni in formato cartaceo ed elettronico

M) Attività di sensibilizzazione per creatività e cultura nel mondo digitale, tecnologico,  lavorativo.

 

 

Art. 4. Durata  - La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Art. 5. Soci, disciplina uniforme del rapporto associativo e garanzie   -  L’adesione all’Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio direttivo, dichiarando :

- di voler partecipare alla vita associativa;

- di condividere gli scopi istituzionali;

- di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione;

- di rispettare i regolamenti interni

- di possedere una mail di cui si custodiscono con diligenza le credenziali e si possano ricevere tramite la suddetta mail,  tutte le comunicazioni riguardanti l’associazione.

Quota: All’atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale.

Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché alle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione.

Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Ogni associato ha un voto. Vige il principio del voto.

Sono ammesse deleghe nella misura di una sola a carico di un socio.

Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.

La quota associativa annuale è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo.

Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali, elette dall’assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

Per i Soci già iscritti all’associazione, il versamento della quota annuale deve essere effettuato entro il MESE DI FEBBRAIO di ogni anno. Dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi.

La qualifica di Socio si perde per:

- dimissioni;

- radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio, che si comporti in modo scorretto verso i soci, verso l’associazione o verso terzi, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;

- morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l’Associazione.

L’ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio direttivo ed è ammesso ricorso all’Assemblea e la decisione è inappellabile.

Le prestazioni dei soci per  le cariche sono sempre gratuite. Il Consiglio direttivo delibera in merito al rimborso delle spese sostenute dai soci per conto dell’associazione.

E’ fatta salva la possibilità di corrispondere indennità e compensi, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni in vigore, nei confronti di coloro che prestano la loro opera all’interno dell’Associazione per lo svolgimento di attività determinate.

 

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati  - I Soci hanno diritto:

- di partecipare all’assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’associazione.

Sono organi dell’Associazione:

Il consiglio direttivo composto da Presidente, Vice Presidente .

Il consiglio svolge le funzioni di Amministrazione e di Gestione Ordinaria dell’associazione.

Per volontà dell’assemblea possono essere validamente istituite,  altre cariche all’interno del consiglio direttivo, prive del potere di rappresentanza: Segretario, Consigliere/Consiglieri.

Per volontà dell’assemblea può essere istituito un Collegio Sindacale con tre o cinque membri.

I Soci hanno il diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.

I Soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell’Associazione;

- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;

- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;

- di rispettare le regole stabilite nel Regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;

- di essere presenti alle riunioni, di rispettare gli orari e,  di comportarsi con diligenza e correttezza e impegnarsi al fine del raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria.

 

Art.6.1 Fondo di dotazione   - L’Associazione può stabilire la costituzione di un fondo di dotazione.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell’associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all’associazione per il fondo di dotazione.

 

Art. 7. Organi Sociali   -  Sono organi obbligatori dell’Associazione l’Assemblea dei Soci e Il Consiglio Direttivo costituito da Presidente e  Vicepresidente.

Sono organi facoltativi dell’Associazione : eventuali altri componenti del Consiglio Direttivo, che non avranno potere di rappresentanza dell’associazione : il Segretario, Consiglieri senza altre cariche - Il Collegio Sindacale -

 

7.1- Democraticità della Struttura dell’Associazione  -  A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite. Si stabiliscono i seguenti principi:

a) eleggibilità libera degli Organi Amministrativi;

b) principio del voto singolo;

c) sovranità dell’assemblea dei soci;

d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative delibere.

 

Art. 8. L’Assemblea dei Soci  -  L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L’Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente.

La convocazione dell’Assemblea è effettuata con avviso esposto nel Sito Web dell’associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno. La  convocazione dell’assemblea può avvenire via email, o con qualsiasi altro strumento e può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l’associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all’indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei Soci.

La convocazione deve essere spedita, sempre a cura del Presidente, ai soci ,  almeno otto giorni prima dell’adunanza, all’indirizzo mail, fax, o all’indirizzo geografico risultante dal Libro dei Soci.

L’Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell’adunanza e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.  L’Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

 

Assemblea in Modalità telematica: L’Assemblea dei soci può essere convocata e svolta integralmente in modalità telematica, fatta salva la possibilità di partecipazione di tutti gli associati, il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità del trattamento dei soci.

 

L’Assemblea ordinaria delibera:   l’elezione del Consiglio direttivo e del Presidente;

- l’eventuale elezione del Segretario e dei Consiglieri  

- l’eventuale elezione del Collegio Sindacale

- l’approvazione del rendiconto contabile economico finanziario, della relazione annuale e della relazione di missione;

- la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;

- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega fino a un massimo di una delega.

In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L’Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L’Assemblea straordinaria delibera: - sulle richieste di modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione;sulla nomina del liquidatore.

L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

 

Le riunioni dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e  dal segretario dell’assemblea e trascritto nel Libro delle Decisioni dell’Assemblea dei soci.

 

Art. 9. Consiglio direttivo - L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo ristretto è composto dal Presidente e dal Vicepresidente.

E’ facoltà dell’assemblea nominare altri  Consiglieri  e un Consigliere Segretario, che non avranno poteri di rappresentanza dell’associazione, ed in questo caso si avrà un Consiglio Direttivo Allargato.

Il Consiglio direttivo allargato è composto anche da Segretario ed eventuali  altri Consiglieri.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Sono compiti esclusivi del Consiglio direttivo ristretto:

a)    accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;

b)    adottare provvedimenti disciplinari;

c)    compilare il rendiconto contabile annuale;

d)    redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;

e)    redigere la relazione di missione;

f)    eleggere al proprio interno il Tesoriere;

g)    intrattenere i rapporti con i terzi;

h)    curare gli affari di ordine,  assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;

i)    aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione.

L)redigere la prima nota e adempiere  agli affari di ordine tributario e legale;

Sono compiti del consiglio  direttivo allargato, qualora eletto o in mancanza del Consiglio direttivo ristretto:

m)fissare le norme per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;

n) redigere il programma delle attività dell’associazione;

n) nominare i responsabili per i vari progetti dell’associazione;

o) promuovere la costituzione di comitati

p) curare il corretto svolgimento delle varie attività;

 

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario della riunione e trascritto nel Libro delle Decisioni del Consiglio direttivo.

 

Art. 10. Il Presidente e Vicepresidente  sono eletti dall’Assemblea dei soci, a maggioranza semplice dei presenti.

Le funzioni del Presidente possono essere svolte anche  dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Egli rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l’assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo.

Il Presidente può conferire procura ad uno o più amministratori per singoli atti e per categorie di atti.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

 

Art. 11. Il Collegio dei Sindaci    L’eventuale facoltativo Collegio dei Sindaci è composto almeno da tre membri effettivi e massimo cinque; dura in carica per tre esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dall’Assemblea dei soci.

Al Collegio dei Sindaci è affidato il controllo della gestione contabile e del rendiconto economico e finanziario. Di ogni riunione deve tenersi resoconto in apposito libro.

 

Art. 12. Patrimonio e Risorse economiche  Il patrimonio dell’associazione e’ in primo luogo dato dall’energia dei soci di promuovere delle iniziative secondo gli scopi dell’associazione.

I Soci non potranno svolgere iniziative che richiedono una spesa,  di qualunque genere, e di qualunque entità, senza avere prima raccolto i fondi necessari a coprire la spesa.

 

Fondo Comune   L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a)    quote sociali annuali dei Soci;

b)eventuali quote supplementari dei Soci;

c)    contributi volontari dei Soci;

d)contributi volontari dei terzi;

e)    donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;

f)    entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall’associazione;

g)    entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;

h)entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;

i)ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

 

Art. 13. Divieto di distribuzione degli utili   È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 14. Raccolta pubblica di fondi   Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

 

Art. 15. Obbligo di redazione e approvazione annuale di Rendiconto economico-finanziario  L’esercizio sociale dell’Associazione si apre il primo Gennaio e si chiude il 31 dicembre  di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio direttivo ristretto predispone il rendiconto contabile economico finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i proventi e gli oneri dell’esercizio, suddivisi in base alle seguenti attività:

- attività istituzionali;

- attività marginali, direttamente connesse alle attività istituzionali;

- attività commerciali;

- raccolta di fondi.

Dal rendiconto devono, inoltre risultare i lasciti e le donazioni.

Il rendiconto contabile, deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo Ristretto. Il rendiconto contabile, e la relazione illustrativa devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro quattro/sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Il rendiconto, la relazione illustrativa saranno presso la sede dell’Associazione, nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell’assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente statuto.

 

Art.16. Intrasmissibilità della quote e contributi associativi   La quota o contributo associativo è intrasmissibile, sia in negozi tra vivi che mortis causa.

 

Art. 17. Modifiche allo Statuto   Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o almeno 5 associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea secondo il presente statuto.

 

Art. 18. Scioglimento ed obbligo di devoluzione  del patrimonio  Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità,  e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art.19. Completezza dello Statuto     Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.

FW LAB® Associazione Culturale, Sociale, Ricreativa ed Assistenziale Senza Scopo di lucro

Via Pinturicchio 33 - 20133 Milano. CF 97741920157 , P. IVA 09392220969

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